L’Ecobonus 110% comprende una serie di detrazioni fiscali che si ottengono effettuando una riqualificazione energetica per edifici esistenti. È stato inserito all’interno del Decreto Legislativo “Rilancia Italia” del 14 Maggio 2020 e convertito in legge con modifiche in data 14 Luglio 2020.
Il testo completo è ricompreso nell’art. 119, per quanto riguarda gli incentivi per l’efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e nell’art. 121 per quanto riguarda le opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
L’Ecobonus 110% è un credito di imposta per una precisa serie di lavori su un edificio, che vengono svolti dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe / modifiche.
Rimangono ancora in vigore il bonus al 50% e il bonus al 65% rispettivamente per le ristrutturazioni edili e l’efficientamento energetico.
Tipologia intervento |
Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 |
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
110 % € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: ▸ Impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ▸ Impianti di microcogenerazione ▸ Impianti a collettori solari |
110 % € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: ▸ Impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ▸ Impianti di microcogenerazione ▸ Impianti a collettori solari ▸ Impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.11.2017 n. 186 (intervento ammesso solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa |
110 % Spesa max € 30.000 |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati, e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta |
Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta |
Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento. |
Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. |
€ 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale |
Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati |
€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di € 48.000 e, comunque, di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati |
€ 3.000 |
L’Ecobonus 110% spetta a condomìni e prime case adibite ad abitazioni principali. I beneficiari possono essere:
Per gli interventi sopraccitati di riqualificazione energetica sono state previste tre possibilità di utilizzo del credito fiscale:
Lo Studio Termotecnico Sisti è strutturato con professionisti appositamente formati per rispondere al meglio alle tue esigenze, eseguire sopralluoghi per valutare lo stato attuale dell’edificio/abitazione, stilare una “DIAGNOSI ENERGETICA PRELIMINARE” e consigliare gli interventi più idonei a realizzare il risparmio energetico necessario alla riqualificazione dell’immobile rispettando la stringente normativa vigente.
I nostri Tecnici si occuperanno della progettazione, realizzazione di capitolati, analisi prezzi, direzione lavori, certificazione del salto delle due classi energetiche, e alla fine anche dell’elaborazione della pratica, completa delle asseverazioni necessarie e della trasmissione di tutta la documentazione tecnica necessaria all’ENEA, l’ente che si occupa della gestione delle detrazioni, con il conseguente rilascio della attestazione di ricevimento della pratica, necessaria quest’ultima ai fini dell’ottenimento dell’Ecobonus 110%.
Nel caso dopo avere eseguito l’ANALISI ENERGETICA PRELIMINARE dell’unità non sia raggiungibile il salto di 2 Classi Energetiche richieste per potere accedere all’ Ecobonus 110%, lo Studio Sisti potrà comunque consigliare altri interventi per potere accedere ad altre tipologie di detrazione attualmente in vigore, e garantire comunque l’efficientamento energetico dell’immobile ottenendo un notevole risparmio di energia.